Istat: Orario di lavoro, altro che flessibilità

Roma -

Orario di lavoro: altro che flessibilità

 

Le modifiche proposte dall’Amministrazione al vigente regolamento dell’orario di lavoro da un lato recepiscono le novità introdotte dall’ultimo contratto 2016-2018 per il comparto Istruzione e Ricerca, dall’altro hanno l’obiettivo dichiarato di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, argomento questo che, a differenza del primo, è oggetto di contrattazione nell’Ente.

 

Recepimento norme CCNL 2016-2018

 

Mancano all’appello:

 

 a) il riconoscimento del tempo di percorrenza come orario effettivo di lavoro per esigenze di servizio (art. 79);

 b) il recepimento dei congedi per le donne vittime di violenza (art. 18).

 

Per il resto, vengono recepite tutte le restrizioni dei permessi previsti dal contratto, che scontano un vulnus originale: aver calcolato la settimana lavorativa su 6 giorni e la giornata lavorativa su 6 ore, tarandola sul settore Scuola. In tal modo tutti i permessi se usufruiti per il giorno intero valgono “convenzionalmente” 6 ore, ma se usufruiti a ore ne valgono 18, mensili o annuali, invece di 21,36, con una perdita di 3,36 ore.

Questa perdita è il risultato della “disattenzione” dei sindacati che hanno firmato il CCNL: sarebbe stato sufficiente scrivere 3 giorni lavorativi declinando le ore sui giorni settimanali di lavoro, o almeno chiedere all’Aran come sanare questa evidente anomalia quando appunto ci sono casi, come nel settore Ricerca, in cui la settimana lavorativa si effettua su 5 giorni e computa un orario giornaliero di 7,12 ore.


Flessibilità

 

L’ipotesi di accordo integrativo è pericolosamente incomprensibile: la preoccupazione che celi ulteriori risvolti negativi verso il personale, oltre a quelli evidenti, è più che fondata.

 

Altro che flessibilità, il vero intento è punire il personale di IV-VIII livello, che evidentemente deve scontare delle pene a lui ascritte dall’Amministrazione.

Esemplare, in tal senso, l’obbligo di avvisare preventivamente via mail il dirigente della struttura in caso di fruizione di permessi orari (quelli presi nell’attuale fascia obbligatoria 9,30-12,45) perché lo stesso possa “adottare misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio”. Questa pratica produrrà un surplus di lavoro “burocratico” che sottrarrà tempo prezioso all’espletamento dell’attività lavorativa. Tale problema però non emerge con il personale di I-III livello, che gode di una flessibilità molto più ampia: evidentemente o il servizio si fonda solo sulla presenza dei IV-VIII livello oppure questi devono essere controllati a vista.

 

Andiamo con ordine.

  1. Le ore accantonate sul conto individuale, ambiguamente inserite nel monte ore di lavoro straordinario, devono essere usufruite entro il 31 marzo dell’anno successivo; in pratica hanno una scadenza a breve termine e lasciano presagire una autorizzazione parsimoniosa, se non si vuol generare il vuoto cosmico tra febbraio e marzo nell’Istituto.
  2. I crediti orari vengono valorizzati solo nell’anno di maturazione, nel limite massimo di 11 ore mensili; la loro fruizione può avvenire solo ad ore e non più a giorni.
  3. Obbligo di avviso preventivo al dirigente per fruizione di permessi orari.
  4. I suddetti permessi non possono essere compensati con nessuna tipologia di recuperi orari di maggiori prestazioni lavorative già effettuate, neanche con le ore autorizzate.
  5. L’indennità di turno non viene erogata nei giorni di formazione, permesso per servizio e svolgimento missione.
  6. Per l’erogazione del buono pasto, l’unico permesso ad ore riconosciuto sembra essere solo quello di servizio.
  7. Abolizione del permesso banca (cod. 200) e per altri motivi (cod. 450 e 451).
  8. Permessi legge 104: scelta preventiva mensile per fruizione a giorni o ad ore; programmazione mensile anticipata dei giorni di assenza, come se l’assistenza sia sempre programmabile in anticipo, solo in caso di urgenza comunicazione 24 ore prima.

 

Ma soprattutto, l’Amministrazione non ha indicato quale sarà la fascia di presenza obbligatoria per il personale di IV-VIII livello, destinata a essere merce di scambio con tutte le altre disposizioni. In mancanza di tale elemento siamo di fronte a una contrattazione parziale e truccata, in cui l’Amministrazione non fornisce tutte le informazioni indispensabili. Però intende emanare il nuovo regolamento in maniera unilaterale dal 1° gennaio 2019.

 

Confronto sulla flessibilità tra livelli

 

Descrizione

IV-VIII livello

I-III livello

Permessi orari annui rispetto alla fascia obbligatoria

36 ore

Non esiste fascia obbligatoria

Recupero debito orario

1 mese

4 mesi per il debito orario oltre le 20 ore

Accumulo credito orario

11 ore mensili

Senza limiti

Recupero credito orario

Entro l'anno solo a ore

Senza limiti la fruizione ad ore; max 22 giorni l'anno per recupero per l’intera giornata

Recupero conto ore individuale

Entro 31 marzo anno dopo

 


E’ opportuno sottolineare che la flessibilità non viene incontro solo alle esigenze del lavoratore, ma molto spesso anche a quelle dell’Istituto, con importanti ricadute sull’attività e gli obiettivi da raggiungere.

Lo dimostra la grande disponibilità e senso di responsabilità con cui il personale dell’Istituto si impegna ben oltre l’orario giornaliero e, quando necessario, nei giorni festivi: per il Rapporto Annuale, la relazione economica di Contabilità nazionale, la revisione dei collegi elettorali, i conti trimestrali e in tante altre occasioni meno visibili ma comunque indispensabili per la produzione di questo Istituto.

In assenza di ore di straordinario tutto questo è stato possibile grazie alla flessibilità (dell’orario e soprattutto dei lavoratori). E’ chiaro che se alla mancanza o scarsità di ore di straordinario si somma anche una diversa applicazione della flessibilità, tutto questo non potrà non incidere sulla disponibilità dei lavoratori a impegnarsi oltre il loro normale orario penalizzando, quindi, le esigenze “lavorative”.

 

Insomma, un peggioramento considerevole della situazione, ecco cosa questa Amministrazione prevede per i lavoratori dell’Istat. Non c’è che dire: il solito “occhio di riguardo”.

 

USB Pubblico Impiego Istat