Istat: Il taglio dei fondi è per i lavoratori, ma non per i dirigenti

Roma -

Come tutti gli altri lavoratori, anche i dirigenti percepiscono un trattamento accessorio erogato attraverso fondi specifici: servono alla remunerazione della loro retribuzione di posizione, per le parti fissa e variabile, e per la retribuzione di risultato. Anche per loro, dovrebbero valere le norme che nel corso degli anni hanno ridotto le risorse del salario accessorio per contenere la spesa pubblica.

Eppure i fondi dei lavoratori dal I all’VIII livello dal 2006 vengono decurtati secondo le norme vigenti, a volte anche oltre il lecito, ma quelli dei dirigenti NO: la legge è uguale per tutti, ma evidentemente la dirigenza Istat si applica la massima orwelliana: “tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”.

Solo per rimanere alle norme più recenti, i fondi del trattamento accessorio per l’anno 2016 non possono superare l’importo dell’anno 2015, e comunque sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (legge 208/2015 art. 1, comma 236).

Nel 2016 i dirigenti tecnici generali si sono ridotti del 3,85%, corrispondente a una riduzione di € 45.662; ma questa non è stata applicata al fondo.

La riduzione dei dirigenti amministrativi di II fascia nel 2016 è stata del 15,4%, corrispondente a una riduzione di € 62.349; ma il taglio al fondo non è stato effettuato.
In questo secondo caso c'è di più: la consistenza del fondo Istat è da sempre parametrata alle posizioni in pianta organica e non ai dirigenti effettivamente in servizio, come affermano invece, tra gli altri, la Corte di Cassazione e la Corte dei Conti. E il motivo di questa deroga auto-dispensata è evidente: l’Istat non ha mai avuto un numero di posizioni coperte pari alle posizioni in pianta organica.

E non è tutto: il fondo conteggia anche il trattamento accessorio del personale comandato, quando questo è pagato dall’ente che lo utilizza, e produce una sovrastima del personale assumibile nel 2016.

La costituzione stessa dei fondi 2015 e 2016 presenta profili di illegittimità, in quanto vengono deliberati lo stesso giorno, a pochi minuti di distanza, un lasso temporale per cui era impossibile fossero certificati dal Collegio dei Revisori: eppure la legge prevede esplicitamente che serve la certificazione dei fondi dei due anni precedenti da parte dei Revisori come conditio sine qua non per poter procedere.

Ma una spiegazione ci deve pur essere: una forma di meritocrazia, per esempio. Che pone la dirigenza Istat al di fuori e al di sopra delle norme di legge, in nome dell’immane lavoro che si sobbarca. Per cui reputa sia giusto e legittimo rendere disponibili per sé stessa più soldi del dovuto e attribuirsi valutazioni dall’ottimo in su.

A quest’ultimo proposito, riproponiamo una tabella sulle valutazioni della performance dirigenziale, già proposta qualche tempo fa come termine di confronto con i punteggi attribuiti al personale interessato alle progressioni di livello (qui il comunicato):

2012201320142015
Dirigenza amministrativa  (I e II fascia) 
Punteggio minimo99,398,596,596,3
Punteggio massimo10010099,499,1
Punteggio mediano10099,899,198,8
Posizioni10887
Dirigenza tecnica (dipartimenti/direzioni) 
Punteggio minimo91,595,688,596,1
Punteggio massimo999999100
Punteggio mediano98,29995,897,7
Posizioni21222119
Stanziamenti a bilancio in € (totale dirigenza)
1.800.0001.914.3161.914.3161.914.316

 

In ogni caso, lo scorso 9 luglio abbiamo provveduto a sollevare le questioni sulla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio dei dirigenti di livello generale e dei dirigenti amministrativi di II fascia in due esposti distinti. Saranno ora la Corte dei Conti, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica e l’Ispettorato Generale della Ragioneria Generale dello Stato a verificare la legittimità dell’azione amministrativa dell’Istat su queste questioni.

I due esposti sono stati pure inviati ai vertici dell’Istituto, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, al Consiglio e al Collegio dei Revisori, nel caso si reputasse di agire in autotutela.

 

USB Pubblico Impiego Istat