Istat: Assenze per malattia, modifica alla normativa sulla reperibilità
Dal 13 gennaio prossimo, anche in caso di infortunio sul lavoro, il dipendente pubblico in malattia è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Questa è una delle novità contenute nel decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, art. 4, pubblicato nella G.U. 302 del 29 dicembre 2017. E' saltata la sbandierata armonizzazione tra pubblico e privato: la parificazione, che avrebbe ridotto le finestre orarie per i lavoratori pubblici, è stata giudicata sconveniente dal ministro Madia, con l'approssimarsi delle elezioni politiche.
Le nuove regole sono indubbiamente più stringenti anche sotto altri profili:
1) gli infortuni sul lavoro rientrano tra le situazioni che obbligano al rispetto delle fasce di reperibilità;
2) per la causa di servizio, rientrano solo le menomazioni riportate nelle tabelle indicate;
3) per gli stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta viene introdotta una precisa percentuale di invalidità (almeno il 67%), al di sotto della quale vige l’obbligo di reperibilità.
Nel caso di assenza per sottoporsi a cure, ad esempio, i lavoratori interessati dal 13 gennaio dovranno segnalarlo all’ufficio malattia e produrre una documentazione certificativa.
Si riteneva fosse un preciso dovere dell’Amministrazione comunicare al personale l’entrata in vigore di queste nuove regole, che se violate comporterebbero conseguenze gravi per i lavoratori, sia in termini disciplinari che economici. Evidentemente ci si sbagliava.
Peraltro, queste norme avranno una ricaduta pesante, anche in termini contrattuali.
Proprio ieri Aran ha consegnato la prima bozza del nuovo contratto. La parte economica al momento consta solo di due articoli: sulla differenziazione del premio individuale e sulle misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale; in quest’ultimo viene disciplinato un disincentivo punitivo in termini collettivi e individuali. E questa è la cifra distintiva dell’intera bozza: ben 13 pagine delle 41 dedicate alla sezione comune (valida per tutte i settori del nuovo comparto) sono relative alla responsabilità disciplinare.
USB-PI Istat