Istat: Lettera all'Amministrazione su visite fiscali Inps e mancate comunicazioni Istat-Inps

Roma -

QUANDO IL MEDICO DELL'INPS BUSSA ALLA PORTA


A questa organizzazione sindacale sono giunte segnalazioni da parte di alcuni lavoratori riguardo alle visite fiscali operate dall’INPS.

In particolare, si tratta dei casi in cui il lavoratore segnala preventivamente il cambio di domicilio o l’allontanamento dal domicilio e poi risulta assente alla visita di controllo, dovendosi quindi recare a visita ambulatoriale presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

Riguardo alla modifica dell’indirizzo di reperibilità si segnala che la comunicazione non risulta sia stata inoltrata all’INPS, nonostante fosse stato correttamente notificato all’Istituto da parte del lavoratore. Di conseguenza, dopo alcuni giorni la visita fiscale è stata effettuata all’indirizzo di residenza, per cui lo stesso lavoratore ha dovuto sopportare l’incombenza di recarsi presso l’ufficio INPS competente per sottoporsi alla visita di controllo.

Simile la situazione per l’allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità: nonostante la corretta e tempestiva notifica all’Istituto da parte del lavoratore, la comunicazione non viene inoltrata all’INPS. Con le medesime conseguenze, e disagi, più sopra evidenziati. All’Amministrazione spetterebbe l’onere di fornire tempestiva comunicazione all’INPS. Per colpa delle consuete pratiche di deresponsabilizzazione della burocrazia interna, succede che è il lavoratore che deve sopportare l’onere della giustificazione per una inadempienza altrui.

Si chiede pertanto una modifica delle procedure interne che rispondano ad una maggiore efficacia, che non producano disagi sui lavoratori e ripristinino il dettato delle norme (artt. 6 e 7 decreto ministeriale 206/2017), che vengono riportate di seguito.

Restiamo in attesa di sollecito riscontro.
Distinti saluti
Usb Pubblico Impiego Istat

Decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017
Art. 6 Variazione dell'indirizzo di reperibilità
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.


Art. 7 Mancata effettuazione della visita fiscale
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
2.Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.